"CHE COSA ABBIAMO PERSO"
"...Che cosa di più
bello Gesù poteva dare all'umanità, che cosa di più prezioso, di più Santo,
quando moriva sulla croce? Il Suo Sacrificio. La messa è il tesoro più grande e
il più ricco dell'umanità che Nostro Signore ci abbia donato...La Messa è
"tutto per Dio". Perciò vi dico: per la gloria della Santissima
Trinità, per l'amore di Nostro Signore Gesù Cristo, per la devozione della
Santissima Vergine Maria, per l'amore della Chiesa, per l'amore del Papa, per
l'amore dei Vescovi, dei Sacerdoti, di tutti i fedeli, per la salvezza del
mondo...custodite il testamento di Gesù Cristo, custodite il Sacrificio di
Nostro Signore! Conservate la Messa di Sempre!..." (Monsignor Lefebvre)
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COSTITUZIONE APOSTOLICA PIUS EPÍSCOPUS SERVUS SERVÓRUM DEI
I
II
Per la qual cosa abbiamo giudicato di dover affidare
questa difficile incombenza a uomini di eletta dottrina. E questi, infatti,
dopo aver diligentemente collazionato tutti i codici raccomandabili per la loro
castigatezza ed integrità - quelli vetusti della Nostra Biblioteca Vaticana e
altri ricercati da ogni luogo - e avendo inoltre consultato gli scritti di
antichi e provati autori, che ci hanno lasciato memorie sul sacro ordinamento
dei medesimi riti, hanno infine restituito il Messale stesso nella sua antica
forma secondo la norma e il rito dei santi Padri.
III
Pertanto, dopo matura considerazione, abbiamo ordinato
che questo Messale, già cosí riveduto e corretto,
venisse quanto prima stampato a Roma, e, stampato che fosse, pubblicato,
affinché da una tale intrapresa e da un tale lavoro tutti ne ricavino frutto:
naturalmente, perché i sacerdoti comprendano di quali preghiere, di qui
innanzi, dovranno servirsi nella celebrazione della Messa, quali riti e
cerimonie osservare.
IV
Perciò, affinché tutti e dovunque adottino e osservino
le tradizioni della santa Chiesa Romana, Madre e Maestra delle altre Chiese,
ordiniamo che nelle chiese di tutte le Provincie dell'orbe Cristiano: - nelle
Patriarcali, Cattedrali, Collegiate e Parrocchiali del clero secolare, come in
quelle dei Regolari di qualsiasi Ordine e Monastero, maschile e femminile,
nonché in quelle degli Ordini militari, nelle private o cappelle - dove a norma
di diritto o per consuetudine si celebra secondo il rito della Chiesa Romana,
in avvenire e senza limiti di tempo, la Messa, sia quella Conventuale cantata
presente il coro, sia quella semplicemente letta a bassa voce, non potrà essere
cantata o recitata in altro modo da quello prescritto dall'ordinamento del
Messale da Noi pubblicato; e ciò, anche se le summenzionate Chiese, comunque
esenti, usufruissero di uno speciale indulto della Sede Apostolica, di una
legittima consuetudine, di un privilegio fondato su dichiarazione giurata e
confermato dall'Autorità Apostolica, e di qualsivoglia altra facoltà.
V
Non intendiamo tuttavia, in alcun modo, privare del
loro ordinamento quelle tra le summenzionate Chiese che, o dal tempo della loro
istituzione, approvata dalla Sede Apostolica, o in forza di una consuetudine,
possono dimostrare un proprio rito ininterrottamente osservato per oltre duecento
anni. Tuttavia, se anche queste Chiese preferissero far uso del Messale che
abbiamo ora pubblicato, Noi permettiamo che esse possano celebrare le Messe
secondo il suo ordinamento alla sola condizione che si ottenga il consenso del
Vescovo o dell'Ordinario, e di tutto il Capitolo.
VI
Invece, mentre con la presente Nostra Costituzione, da
valere in perpetuo, priviamo tutte le summenzionate Chiese dell'uso dei loro
Messali, che ripudiamo in modo totale e assoluto, stabiliamo e comandiamo,
sotto pena della Nostra indignazione, che a questo Nostro Messale, recentemente
pubblicato, nulla mai possa venir aggiunto, detratto, cambiato. Dunque,
ordiniamo a tutti e singoli i Patriarchi e Amministratori delle suddette
Chiese, e a tutti gli ecclesiastici, rivestiti di qualsiasi dignità, grado e
preminenza, non esclusi i Cardinali di Santa Romana Chiesa, facendone loro
severo obbligo in virtú di santa obbedienza, che, in
avvenire abbandonino del tutto e completamente rigettino tutti gli altri
ordinamenti e riti, senza alcuna eccezione, contenuti negli altri Messali, per
quanto antichi essi siano e finora soliti ad essere usati, e cantino e leggano
la Messa secondo il rito, la forma e la norma, che Noi abbiamo prescritto nel
presente Messale; e, pertanto, non abbiano l'audacia di aggiungere altre
cerimonie o recitare altre preghiere che quelle contenute in questo Messale.
VII
Anzi, in virtú dell'Autorità
Apostolica, Noi concediamo, a tutti i sacerdoti, a tenore della presente,
l'Indulto perpetuo di poter seguire, in modo generale, in qualunque Chiesa,
senza scrupolo veruno di coscienza o pericolo di incorrere in alcuna pena,
giudizio o censura, questo stesso Messale, di cui dunque avranno la piena
facoltà di servirsi liberamente e lecitamente: cosí che Prelati, Amministratori, Canonici, Cappellani e tutti gli altri Sacerdoti
secolari, qualunque sia il loro grado, o i Regolari, a qualunque Ordine
appartengano, non siano tenuti a celebrare la Messa in maniera differente da
quella che Noi abbiamo prescritta, né, d'altra parte, possano venir costretti e
spinti da alcuno a cambiare questo Messale.
VIII
Similmente decretiamo e dichiariamo che le presenti
Lettere in nessun tempo potranno venir revocate o diminuite, ma sempre stabili
e valide dovranno perseverare nel loro vigore. E ciò, non ostanti: precedenti
costituzioni e decreti Apostolici; costituzioni e decreti, tanto generali che
particolari, pubblicati in Concilii sia Provinciali
che Sinodali; qualunque statuto e consuetudine in contrario, nonché l'uso delle
predette Chiese, fosse pur sostenuto da prescrizione lunghissima e
immemorabile, ma non superiore ai duecento anni.
IX
Inoltre, vogliamo e, con la medesima Autorità,
decretiamo che, avvenuta la promulgazione della presente Costituzione, e
seguita l'edizione di questo Messale, tutti siano tenuti a conformarvisi nella celebrazione della Messa cantata e letta: i Sacerdoti della Curia Romana,
dopo un mese; quelli che sono di qua dei monti, dopo tre mesi; quelli che sono
di là dei monti, dopo sei mesi o appena sarà loro proposto in vendita.
X
Affinché poi questo Messale sia ovunque in tutta la
terra preservato incorrotto e intatto da mende ed errori, ingiungiamo a tutti
gli stampatori di non osare o presumere di stamparlo, metterlo in vendita o
riceverlo in deposito, senza la Nostra autorizzazione o la speciale licenza del
Commissario Apostolico, che Noi nomineremo espressamente nei diversi luoghi a
questo scopo: cioè, se prima detto Commissario non avrà fatta all'editore piena
fede che l'esemplare, che deve servire di norma per imprimere gli altri, è
stato collazionato con il Messale stampato in Roma secondo la grande edizione,
e che gli è conforme e in nulla ne discorda; sotto pena, in caso contrario,
della perdita dei libri e dell'ammenda di duecento ducati d'oro da devolversi
ipso facto alla Camera Apostolica, per gli editori che sono nel Nostro
territorio e in quello direttamente o indirettamente soggetto a Santa Romana
Chiesa: della scomunica latæ sententiæe di altre pene a Nostro arbitrio, per quelli
che risiedono in qualsiasi altra parte della terra.
XI
Data però la difficoltà di trasmettere le presenti
Lettere nei varii luoghi dell'orbe Cristiano, e di
portarle alla conoscenza di tutti il piú presto
possibile, Noi prescriviamo che esse vengano affisse e pubblicate come di
consueto alle porte della Basilica del Principe degli Apostoli e della
Cancelleria Apostolica, e in piazza di Campo dei Fiori, dichiarando che sia nel
mondo intero accordata pari e indubitata fede agli esemplari delle medesime,
anche stampati, purché sottoscritti per mano di pubblico notaio e muniti del
sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, come se queste stesse
Lettere fossero mostrate ed esibite.
XII
Nessuno dunque, e in nessun modo, si permetta con
temerario ardimento di violare e trasgredire questo Nostro documento: facoltà,
statuto, ordinamento, mandato, precetto, concessione, indulto, dichiarazione,
volontà, decreto e inibizione. Che se qualcuno avrà l'audacia di attentarvi,
sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio onnipotente e dei suoi beati
Apostoli Pietro e Paolo.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno diciannove di luglio dell'anno
millecinquecentosettanta, quinto del nostro pontificato.
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MISSALE
EX
DECRETO CONCILII TRIDENTINI
RESTITUTUM
S.
PII V. PONTIFICIS MAXIMI JUSSU EDITUM
ALIORUMQUE
PONTIFICUM CURA RECOGNITUM
A
S. PIO X. REFORMATUM ET BENEDICTI XV.
AUCTORITATE
VULGATUM
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Ordinario della Santa Messa
tratto dal
Missale Romanum
Inter Multiplices Una Vox
Torino
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Come
assistere alla Santa Messa
secondo
la
Tradizione della Santa
Chiesa
Introíbo ad altáre Dei,
ad Deum qui laetíficat iuventútem meam
Trascritto a cura dell’Associazione
Inter Multiplices Una Vox
Torino
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"L'Anno Liturgico" opera completa di dom Prosper Guéranger in pdf